Il marketing che rispetta il tuo albo
Sei biologo nutrizionista o dietista: hai un codice deontologico, un Ordine e leggi precise su come puoi comunicare. Ti aiutiamo a trovare pazienti e a far crescere la tua attività dentro queste regole, non ai loro margini.
Etica, deontologia e legge non sono la stessa cosa
Spesso si usano come sinonimi, ma sono tre livelli diversi. Capire dove finisce uno e inizia l’altro ti fa comunicare con più libertà e meno timori.
Etica
La riflessione su ciò che è giusto. Nessuno te la impone e nessuno ti sanziona se te ne allontani: riguarda il professionista che scegli di essere, cosa prometti e cosa non faresti mai, anche se fosse permesso. È lì che si costruisce la fiducia.
Deontologia e legge
Le regole del tuo Ordine valgono per tutti gli iscritti, e non conoscerle non è una scusa. Le leggi dello Stato (privacy, consumatori, pubblicità sanitaria) valgono per tutti. Oltre questa linea c’è il procedimento disciplinare.
La zona nera: il burrone
Sanzioni del consiglio di disciplina, del Garante, dell’AGCM o dell’AGCOM, e nei casi più gravi il giudice penale. Qui la strada finisce e rischi la tua vita professionale.
Tra la linea verde e la linea rossa c’è la zona grigia: è ancora strada, quindi può essere lecito, ma non è etico. Promesse al limite, toni sensazionalistici, “offerte” camuffate: non è il professionista che vuoi essere. Molti fanno marketing lì. Noi lavoriamo dentro la linea verde.
Quasi tutto il marketing che conta resta permesso
Basta sapere dove sono i limiti.
✓ Puoi
- Farti conoscere con qualsiasi mezzo. Sito, social, newsletter, inserzioni: la pubblicità informativa è ammessa su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio e prezzi.Codice biologi art. 36; Codice dietista art. 26; DPR 137/2012 art. 4
- Pubblicare i tuoi prezzi, in modo chiaro e completo.Codice biologi art. 36
- Fare divulgazione. Rubriche e contenuti scientifici, corretti e aggiornati, sono la base di una presenza online seria.Linee guida FNOB 2024; Codice dietista art. 27
- Consigliare un integratore quando serve davvero, spiegando come assumerlo.Linee guida FNOB; Codice dietista art. 51
- Raccontare il tuo metodo e i tuoi percorsi, con un linguaggio chiaro e senza forzature.Codice biologi art. 3 e 36
✕ Non puoi
- Usare offerte, sconti e promozioni o elementi “attrattivi e suggestivi” nelle comunicazioni sanitarie.L. 145/2018, art. 1 c.525; Codice biologi art. 36
- Promettere risultati o esagerare. Toni misurati, niente sensazionalismo, niente false aspettative.Codice biologi art. 3; Codice dietista art. 25
- Pubblicare foto o dati dei pazienti. I dati sanitari non si diffondono.GDPR art. 9; Codice privacy art. 2-septies
- Vendere integratori o fare da intermediario. Puoi consigliarli, non commerciarli.Linee guida FNOB 2024; Codice dietista art. 90
- Usare il logo del tuo Ordine nella pubblicità.Codice biologi art. 20
- Lavorare gratis per attirare clienti. Rinunciare al compenso o scendere molto sotto costo per spingere la decisione è concorrenza sleale.Codice biologi art. 20; Codice dietista art. 61
- Uscire dalle tue competenze. Diagnosi e prescrizioni sono del medico: per chi ha una patologia la dieta parte dalla sua valutazione.Linee guida FNOB; DM 744/1994
Otto cose che molti colleghi non sanno
Il codice dei biologi è nuovo
La FNOB l’ha approvato il 30 ottobre 2024 e ha sostituito il precedente.
Codice FNOB 2024, art. 38Anche i dietisti hanno un codice nuovo
La Federazione TSRM e PSTRP ha approvato i nuovi codici, dietista compreso, a fine gennaio 2025.
FNO TSRM e PSTRPIl logo dell’Ordine non va nella pubblicità
Per i biologi usarlo a fini pubblicitari è disciplinarmente rilevante.
Codice biologi art. 20 c.1 lett. fNiente compensi tra colleghi
Il codice dei biologi vieta compensi o utilità dai colleghi a cui invii clienti.
Codice biologi art. 19 c.7“Prof.” non è un titolo da biglietto da visita
Per i biologi spetta solo ai docenti universitari e ai docenti di ruolo delle superiori.
Codice biologi art. 5 c.3Cura sì, newsletter no (senza consenso)
Per seguire un paziente non serve il consenso privacy; per scrivergli comunicazioni promozionali sì.
Garante Privacy, 7/3/2019Una foto prima/dopo è costata 20.000 €
Nel 2024 il Garante ha sanzionato un professionista per foto di una paziente riconoscibile pubblicate senza consenso.
Garante Privacy, 12/12/2024Chi esercita senza titolo rischia il carcere
L’esercizio abusivo è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 10.000 a 50.000 €.
Art. 348 c.p. (L. 3/2018)Il tuo marketing parte dalle regole della tua professione
LazyNutritionist costruisce il marketing dei suoi clienti dentro la linea verde. In concreto, ci impegniamo a:
- Comunicazione informativa. Chi sei, cosa fai, come lavori e quanto costa, con un linguaggio chiaro e senza forzature.
- Niente promesse di risultati. Nessun “perdi 10 kg in un mese”: raccontiamo il metodo e il percorso, non garanzie.
- Niente prima/dopo e niente dati sanitari nei contenuti. La fiducia si costruisce con la competenza, non con l’esposizione delle persone che segui.
- Niente sconti, offerte a tempo o promozioni nelle comunicazioni sanitarie. Prezzi chiari e coerenti con il valore del tuo lavoro.
- Consenso e privacy prima di tutto. Nelle newsletter entra solo chi ha dato il consenso, e ognuno può disiscriversi quando vuole.
- Riservatezza. Non chiediamo e non trattiamo i dati sanitari dei tuoi pazienti: lavoriamo sulla parte commerciale della tua attività.
- Rispetto dei ruoli. Ti aiutiamo a comunicare la collaborazione con medici e altri professionisti, senza invadere le loro competenze.
- Nessuna vendita di prodotti. Non costruiamo modelli di business basati sulla vendita di integratori.
- Il tuo Ordine ha l’ultima parola. Se una scelta è dubbia, ti invitiamo a chiedere un parere al tuo Ordine prima di pubblicarla.
Le domande che ci fanno più spesso
Posso pubblicare i prezzi delle mie consulenze?
Sì. La pubblicità informativa può riguardare il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, con trasparenza (Codice biologi art. 36; Codice dietista art. 26). Quello che va evitato è presentarli come offerta, sconto o promozione.
Posso fare uno sconto o una “prima visita gratuita”?
Le comunicazioni sanitarie non possono contenere offerte, sconti e promozioni (L. 145/2018, art. 1 c. 525). Il codice dei biologi considera concorrenza sleale non chiedere compensi senza ragionevoli motivi o chiederli molto sotto il mercato (art. 20). Quello dei dietisti ammette la gratuità come liberalità, purché non diventi accaparramento di clienti (art. 61). Prima di pubblicizzare una gratuità, chiedi al tuo Ordine.
Posso pubblicare le foto prima/dopo dei miei pazienti?
Le foto di una persona seguita in un percorso nutrizionale sono dati relativi alla salute, e per questi dati la diffusione è vietata (GDPR art. 9; Codice privacy art. 2-septies). Nel 2024 il Garante ha sanzionato con 20.000 euro un professionista per foto prima/dopo pubblicate senza consenso. Anche i codici deontologici chiedono riservatezza.
Posso vendere integratori ai miei pazienti?
No. Le Linee guida FNOB vietano al biologo di vendere integratori in studio e di fare da intermediario nella vendita, anche online. Il codice dei dietisti dice che il dietista non commercia integratori alimentari (art. 90). Consigliarli, quando servono, è invece permesso.
Posso lavorare solo online?
Per i biologi le Linee guida FNOB (dicembre 2024) richiedono una prima valutazione in presenza. Dopo la prima visita si può proseguire su una piattaforma idonea (nota FNOB del 12 febbraio 2025). La FNOB ha annunciato di voler chiedere un parere al Ministero della Salute: verifica la posizione aggiornata del tuo Ordine. Il codice dei dietisti ammette la telemedicina, ricordando che senza esame in presenza la valutazione nutrizionale resta parziale (art. 83).
Posso definirmi “nutrizionista”?
Il titolo che conta è quello del tuo albo: biologo o dietista. L’Ordine dei biologi indica di scriverlo accanto, per esempio “Biologo Nutrizionista”. Usare titoli non conseguiti o denominazioni improprie è un illecito disciplinare, e chi esercita senza abilitazione rischia la sanzione penale dell’art. 348 c.p.
Chi controlla la mia pubblicità?
Prima di tutto il tuo Ordine, che può monitorare le campagne e avviare un procedimento disciplinare (Codice biologi art. 36). Per le violazioni della legge sulla pubblicità sanitaria gli Ordini segnalano anche all’AGCOM (L. 145/2018, c. 536). Sulle pratiche commerciali ingannevoli vigila l’AGCM, sulla privacy il Garante.
Per inviare la newsletter ai pazienti serve il consenso?
Sì. Per curare un paziente il professionista sanitario non ha bisogno del consenso privacy; per comunicazioni promozionali o commerciali sì (Garante Privacy, 7 marzo 2019).
Crescere senza uscire dalle linee si può
In una consulenza conoscitiva guardiamo insieme come comunichi oggi e dove puoi crescere restando dentro le regole del tuo albo, che tu abbia uno studio o lavori da freelance.
Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale, aggiornate a ottobre 2026, e non costituiscono consulenza legale. In caso di dubbio rivolgiti al tuo Ordine professionale.
Fonti
- FNOB – Codice deontologico della professione di Biologo (30/10/2024)
- FNOB – Linee guida per il Biologo in ambito nutrizionale (3/12/2024)
- FNOB – Nota integrativa alle linee guida (12/2/2025)
- FNO TSRM e PSTRP – Codice deontologico del Dietista (2025)
- L. 396/1967, ordinamento della professione di biologo
- DM 744/1994, profilo professionale del dietista
- L. 145/2018, art. 1 c. 525 (testo dopo il DL 69/2023)
- DPR 137/2012, art. 4 (pubblicità informativa)
- Codice del consumo, art. 23
- Garante Privacy – Chiarimenti sui dati sanitari (7/3/2019)
- Garante Privacy – Provvedimento del 12/12/2024 (foto prima/dopo)
- Codice penale, art. 348 (esercizio abusivo)